TASSA ANNUALE SULLA VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI PER IL 2018

 

Versamento al 16 marzo

 

Entro il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l’anno 2018.

 

Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro, oltre alla tassa di concessione governativa.

 

Misura del versamento

Questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

Æ      309,87 euro per la generalità delle società, e se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2018 non supera l’importo di 516.456,90 euro;

Æ      516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. Per il 2018 la data è quella del 1/1/2018.

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l’anno in corso.

Nel caso di archiviazione sostitutiva la marca da bollo nella misura di 16,00 euro si calcola per ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

 

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

û    le società di persone;

û    le società cooperative;

û    le società di mutua assicurazione;

û    gli enti non commerciali;

û    le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell’imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

 

Libri e registri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

·           libro dei soci;

·           libro delle obbligazioni;

·           libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

·           libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

·           libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

·           libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

·           libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

·           ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine. Nel caso di archiviazione sostitutiva la marca da bollo da 16,00 euro si calcola per ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Dal 30 marzo 2009 per le S.r.l. non è più obbligatoria la tenuta del libro soci, che è stato sostituito dall’obbligo di pubblicità dei trasferimenti quote presso il Registro delle Imprese.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

 

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” ed indicando, quale annualità, il 2018, anno per il quale si versa la tassa. In sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

19/02/2018

 

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